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DECRETO INGIUNTIVO - requisiti

 

DECRETO INGIUNTIVO - requisiti 

 

Da un punto di vista soggettivo, non vi sono particolari limitazioni: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può ricorrere al procedimento di ingiunzione per ottenere la condanna di un proprio debitore al pagamento di quanto dovuto; allo stesso modo, il decreto ingiuntivo può essere chiesto contro qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica. 

Da un punto di vista oggettivo, invece, vi sono due precisi requisiti per chiedere un decreto ingiuntivo, ovvero è necessario che il ricorrente: 

  1.  sia titolare di un diritto di credito; 
  2.  abbia una prova scritta del credito vantato. 

Esaminiamo ed approfondiamo quindi entrambi i requisiti separatamente: 

 

Titolarità di un diritto di credito

Il diritto di credito va inteso in senso ampio, come un generale diritto all’altrui prestazione. Tale prestazione, come detto prima, può avere ad oggetto: 

  1. una somma di denaro liquida ed esigibile (è il caso più frequente); 
  2. una determinata quantità di cose fungibili; 
  3. la consegna di una cosa mobile determinata. 

Poiché non è possibile chiedere un diritto ingiuntivo per ottenere crediti diversi da quelli indicati, risultano esclusi: 

  • crediti di fare e non fare (ad es., sarebbe inammissibile chiedere un decreto ingiuntivo per ottenere una prestazione professionale); 
  • crediti per il rilascio di cose immobili (ad  es., sarebbe inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il rilascio di un appartamento); 
  • crediti aventi ad oggetto una quantità indeterminata di denaro o di cose fungibili (ad es.sarebbe inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma di denaro non quantificata). 

Volendo approfondire la questione, di seguito verranno analizzate le tre tipologie di credito sopra indicate. 

 

A) Somma di denaro liquida ed esigibile

Con i requisiti di liquidità ed esigibilità si intende che la somma di denaro deve essere: 

  • liquida: ossia quantificata nel suo preciso ammontare (ad es., mille euro); 
  • esigibile: deve riguardare un credito scaduto, di cui il creditore possa chiedere il pagamento. 

Il procedimento in esame è quindi ammissibile per qualsiasi richiesta di somma di denaro, purché siano soddisfatti i requisiti di liquidità ed esigibilità prima esaminati. 

 

B)  Determinata quantità di cose fungibili 

Occorre specificare che con "beni fungibili (o beni di genere)" si intendo quei beni che sono identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere, in quanto ciò che conta è la quantità; il bene fungibile per eccellenza è il denaro (l'importante è ricevere il pagamento di 1000 euro, non importa quali banconote vengano effettivamente consegnate), ma sono tali anche i prodotti agricoli (un quintale di grano), i combustibili (un barile di petrolio) e così via; l'importante, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, è che il credito abbia ad oggetto una quantità determinata di beni fungibili (ad es., un quintale di grano). 

 

C) Consegna di una cosa mobile determinata 

 

Il credito può avere ad oggetto una cosa mobile, purché sia individuata; il codice civile definisce il bene mobile per esclusione, nel senso che l'art. 812 c.c. prevede che siano immobili tutti quei beni incorporati al suolo (ad es. una casa), mobili tutti gli altri. Occorre sottolineare, per quanto riguarda il decreto ingiuntivo, che la cosa deve essere determinata (ad es., si può ottenere la consegna di un elettrodomestico acquistato a rate in cui il debitore non abbia pagato integralmente il corrispettivo: in questo caso, infatti, si chiede la restituzione di un preciso e determinato bene, ovvero quello oggetto del contratto). 

Da ultimo, si segnala che con un decreto ingiuntivo può chiedersi anche la consegna di documenti (ad es., un socio a cui venga inibito l’accesso alla documentazione contabile o un condomino per la documentazione delle spese negate dall'amministratore possono  chiederne la consegna con il decreto ingiuntivo). 

 

La prova del diritto di credito deve essere scritta 

Il secondo requisito richiesto è individuato dalla stesse legge, che indica espressamente alcuni documenti da considerare prova scritta ovvero: 

  • polizze (assicurative, fideiussorie, di pegno), 
  • promesse unilaterali (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, titoli di credito come assegni cambiali), 
  • scrittura privata, 
  • telegramma (anche se mancante dei requisiti richiesti dal codice civile), 
  • estratti autentici delle scritture contabili, per i crediti di somministrazione di merci, denaro e servizi resi da imprenditori commerciali: ovvero le fatture. 

Vi sono poi altri casi, disciplinati non nel codice di procedura civile negli articoli dedicati al procedimento monitorio ma in altre settori o leggi, fra i quali meritano di essere segnalati i seguenti: 

  • vale anche come prova scritta il verbale sullo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, per poter chiedere ed ottenere nei confronti del condomino moroso decreto ingiuntivo di pagamento per le rate condominiali scadute e non pagate; 
  • vale come prova scritta il contratto di locazione per i canoni di locazione non pagati. 

 Da un punto di vista soggettivo,  non vi sono particolari limitazioni : qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, può ricorrere al procedimento di ingiunzione per ottenere la condanna di un proprio debitore al pagamento di quanto dovuto; allo stesso modo, il decreto ingiuntivo può essere chiesto contro qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.  Da un  punto di vista oggettivo , invece, vi sono  due precisi requisiti  per chiedere un decreto ingiuntivo, ovvero è necessario che il ricorrente:   sia  titolare di un diritto di credito ;   abbia una  prova scritta  del credito vantato.  Esaminiamo ed approfondiamo quindi entrambi i requisiti separatamente:    Titolarità di un diritto di credito Il diritto di credito va inteso in senso ampio, come un generale  diritto all’altrui prestazione . Tale prestazione, come detto prima, può avere ad oggetto:  una somma di denaro liquida ed esigibile (è il caso più frequente);  una determinata quantità di cose fungibili;  la consegna di una cosa mobile determinata.  Poiché non è possibile chiedere un diritto ingiuntivo per ottenere crediti diversi da quelli indicati, risultano  esclusi :  i  crediti di fare e non fare  (ad es., sarebbe inammissibile chiedere un decreto ingiuntivo per ottenere una prestazione professionale);  i  crediti per il rilascio di cose immobili  (ad  es., sarebbe inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il rilascio di un appartamento);  i  crediti aventi ad oggetto una quantità  indeterminata  di denaro o di cose fungibili (ad es.sarebbe inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma di denaro non quantificata).  Volendo approfondire la questione, di seguito verranno analizzate le tre tipologie di credito sopra indicate.    A) Somma di denaro liquida ed esigibile Con i  requisiti di liquidità ed esigibilità  si intende che la somma di denaro deve essere:  liquida: ossia quantificata nel suo preciso ammontare (ad es., mille euro);  esigibile: deve riguardare un credito scaduto, di cui il creditore possa chiedere il pagamento.  Il procedimento in esame è quindi ammissibile per qualsiasi richiesta di somma di denaro, purché siano soddisfatti i requisiti di liquidità ed esigibilità prima esaminati.    B)  Determinata quantità di cose fungibili  Occorre specificare che con "beni fungibili (o beni di genere)"  si intendo quei beni che  sono identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere, in quanto ciò che conta è la quantità; il bene fungibile per eccellenza è il denaro (l'importante è ricevere il pagamento di 1000 euro, non importa quali banconote vengano effettivamente consegnate), ma sono tali anche i prodotti agricoli (un quintale di grano), i combustibili (un barile di petrolio) e così via;  l'importante, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, è che il credito abbia ad oggetto una quantità determinata di beni fungibili (ad es., un quintale di grano).    C) Consegna di una cosa mobile determinata    Il credito può avere ad oggetto una cosa mobile, purché sia  individuata ; il codice civile definisce il bene mobile per esclusione, nel senso che l'art. 812 c.c. prevede che siano immobili tutti quei beni incorporati al suolo (ad es. una casa), mobili tutti gli altri.  Occorre sottolineare, per quanto riguarda il decreto ingiuntivo, che la cosa deve essere determinata ( ad es., si può ottenere la consegna di un elettrodomestico acquistato a rate in cui il debitore non abbia pagato integralmente il corrispettivo: in questo caso, infatti, si chiede la restituzione di un preciso e determinato bene, ovvero quello oggetto del contratto).  Da ultimo, s i segnala che con un decreto ingiuntivo può chiedersi anche la  consegna di documenti  (ad es., un socio a cui venga inibito l’accesso alla documentazione contabile o un condomino per la documentazione delle spese negate dall'amministratore possono  chiederne la consegna con il decreto ingiuntivo).    La prova del diritto di credito deve essere scritta  Il  secondo requisito  richiesto è individuato dalla stesse legge, che indica espressamente  alcuni documenti da considerare prova scritta  ovvero:  polizze (assicurative, fideiussorie, di pegno),  promesse unilaterali (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, titoli di credito come  assegni  e  cambiali ),  scrittura privata,  telegramma (anche se mancante dei requisiti richiesti dal codice civile),  estratti autentici delle scritture contabili, per i crediti di somministrazione di merci, denaro e servizi resi da imprenditori commerciali:  ovvero le fatture.  Vi sono poi altri casi, disciplinati non nel codice di procedura civile negli articoli dedicati al procedimento monitorio ma in altre settori o leggi, fra i quali meritano di essere segnalati i seguenti:  vale anche come prova scritta il  verbale sullo stato di ripartizione approvato dall’assemblea , per poter chiedere ed ottenere nei confronti del condomino moroso decreto ingiuntivo di pagamento per le rate condominiali scadute e non pagate;  vale come prova scritta il  contratto di locazione per i canoni di locazione non pagati . 

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