Avvocato Civile
Approfondimenti
Pignoramento immobiliare: espropriazione dei beni indivisi o in comproprietà
Da ultimo, occorre affrontare un problema che si presenta con una certa frequenza nella pratica, ovvero il caso in cui il debitore non sia l'unico proprietario dell'immobile, ma vi siano altri proprietari (ad esempio, gli eredi di un immobile caduto in successione sono appunto comproprietari dell'immobile medesimo).
In sostanza, in questo tipo di espropriazione l'oggetto dell'esecuzione è rappresentato dalla quota ideale di un bene indiviso: il creditore, infatti, può rivolgersi al solo comproprietario del bene che sia suo debitore, con la conseguenza che l'espropriazione interesserà esclusivamente la quota di proprietà di quest'ultimo e non le altre.
In questo caso, per consentire al creditore di conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito, occorre scindere la sola quota del debitore dal resto.
Espropriazione dei beni indivisi o in comproprietà: come agire?
Ciò può avvenire, innanzitutto, mediante separazione (fisica del bene), che è però ipotizzabile solo per alcuni beni (ad es., un fondo agricolo può essere fisicamente suddiviso in più parti).
Quando ciò è possibile, il giudice dell'esecuzione vi provvede direttamente su istanza specifica del creditore procedente o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati.
Una volta separata la quota, si procede con la vendita forzata della stessa o con l'assegnazione in pagamento secondo le normali disposizioni previste dal codice di rito.
Qualora la separazione in natura della quota non sia possibile (si pensi ad un appartamento in comproprietà fra marito e moglie) oppure nessuno la richieda, il giudice può scegliere seprocedere con il giudizio di divisione o disporre la vendita della quota indivisa.
Per attuare la divisione, si procede attraverso un giudizio di cognizione che verrà svolto con la partecipazione del creditore pignorante e di tutti i comproprietari (fatto salvo l'accordo fra le parti).
Durante e pendente il giudizio di divisione, l'esecuzione resta sospesa e, chiusa la divisione, il processo esecutivo riprende a seguito di riassunzione da parte del soggetto interessato, ovverosia del creditore: anche in questo caso, realizzata la divisione, si procede con la vendita forzata o con l'assegnazione della quota espropriata.
Infine, il giudice, in alternativa alla divisione, può anche disporre la vendita della quota indivisa, qualora ritenga probabile che essa avvenga a un prezzo pari o superiore al valore della quota stessa, stabilito secondo i parametri in generale indicati dal codice di procedura civile all'articolo 568.



