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La procedura di espropriazione forzata - il pignoramento
L'espropriazione forzata inizia con l'atto di pignoramento (il primo atto esecutivo vero e proprio).
La funzione del pignoramento è di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente e anche di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire successivamente nel processo esecutivo.
Che cos'è il pignoramento?
Si tratta di un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni e non il loro utilizzo: in effetti, il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati, salvo evitare di tenere comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento dei beni medesimi.
Tale vincolo giuridico è formalmente espresso nell'atto di pignoramento, con il quale l'ufficiale giudiziario intima al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito: in questo modo, divengono inefficaci, nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti che abbiano ad oggetto la vendita o qualunque altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
Il pignoramento, al contrario del precetto che è un atto del creditore, costituisce un atto dell'ufficiale giudiziario, il quale lo predispone dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto, e deve eseguirsi entro 90 giorni dalla notifica del precetto.
L'atto di pignoramento deve contenere alcune formalità, oltre all'intimazione di cui sopra, fra le quali possono essere significative le seguenti:
- l'avvertimento di poter chiedere al giudice dell'esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro, pari all'ammontare del credito dovuto al procedente e agli intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione: si tratta dell'istituto della conversione del pignoramento, regolato dall'art. 495 c.p.c.;
- l'invito, qualora i beni espropriati appaiano insufficienti a soddisfare i creditori o risulti in modo evidente che la liquidazione degli stessi sarà lunga e dispendiosa, ad indicare altri beni del proprio patrimonio che siano utilmente pignorabili,
Infine, occorre sottolineare che il pignoramento perde di efficacia quando non siano state chieste l'assegnazione o la vendita entro quarantacinque giorni dal suo compimento.
Beni impignorabili: quali sono
Da notare poi che non tutti i beni o i crediti sono pignorabili, in quanto la legge prevede alcune categorie di bene assolutamente non pignorabili ed altri relativamente pignorabili; sono per esempio impignorabili:
- vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici;
- commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese;
- libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell'attività lavorativa e armi utilizzate per l'adempimento di un pubblico servizio.
- oggetti aventi valore affettivo e morale, (quali la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio);
- gli animali d'affezione o da compagnia, tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché "gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."
Fra i beni relativamente impignorabili, vi sono:
1) gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo, che possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi;
2) i frutti raccolti o separati dal suolo, che possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono con alcune limitazioni previste dalla legge;
Sono crediti impignorabili, invece:
- a) i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione);
- b) i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza;
- c) lepensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale INPS riproporziona sul reddito e l'"ampiezza" del nucleo familiare; mentre, per la parte di pensione eccedente questa soglia, il pignoramento non può superare la quota del 20%.
Lo stipendio può essere invece pignorato nei limiti di 1/5 dello stesso (e la stessa limitazione si ha per il conto corrente nel caso in cui sul conto stesso confluisce lo stipendio).



