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Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi riguarda i beni o crediti del debitore che non sono nella sua disponibilità, ma nella disponibilità del terzo.
Più precisamente, vi sono due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest'ultimo vanti crediti nei confronti del terzo.
Pignoramento presso terzi: come avviene
L'esecuzione forzata presso i terzi inizia con un atto di pignoramento, consegnato unitamente al titolo esecutivo ed al precetto all'ufficiale giudiziario e da quest'ultimo notificato al debitore ed al terzo pignorato.
Tale atto di pignoramento deve contenere alcuni elementi, fra cui particolarmente importanti sono i seguenti:
- l'ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento;
- l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute dal terzo al debitore;
- l'intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice;
- la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un'udienza nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
- l'invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall'articolo 547 (della quale si dirà meglio in seguito) ed il relativo avvertimento di cosa succede nel caso in cui tale dichiarazione non venga resa.
Una volta eseguite le notifiche, l'ufficiale giudiziario deve restituire al creditore l'originale dell'atto di citazione notificato, unitamente al titolo ed al precetto.
Dal momento in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, poi, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dalla legge al custode con riferimento alle cose e alle somme dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà.
A questo punto, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.
All'udienza indicata nell'atto di citazione (o nel rinvio eventualmente disposto dal Giudice), il creditore procedente chiedere la vendita dei beni mobili pignorati o l'assegnazione dei crediti pignorati in possesso del terzo.
Nel caso di crediti, il giudice provvede con una ordinanza nella quale liquida le spese legali e dispone quindi che il terzo pignorato versi al creditore la somma così complessivamente determinata (capitale, interessi e spese legali), immediatamente o nella rateazione prevista, a seconda del tipo di credito pignorato.
Il terzo pignorato è tenuto a pagare al creditore la somma e/o i crediti del debitore in suo possesso: se l'importo del credito pignorato è maggiore, ovviamente il terzo pignorato non sarà tenuto a versare la differenza.
Pignoramento dello stipendio o della pensione: come avviene
Nel caso di pignoramento dello stipendio o della pensione, il terzo pignorato verserà ogni mese al creditore pignorante 1/5 dello stipendio o della pensione o, più in generale, di ogni emolumento dovuto in relazione al rapporto di lavoro: per esempio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il terzo dovrà versare al creditore anche 1/5 del TFR. Tale versamento periodico cesserà nel momento in cui, pendente il rapporto di lavoro, l'importo determinato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza predetta verrà integralmente pagato.
Occorre ora focalizzare l'attenzione su due aspetti particolari della procedura di espropriazione presso terzi, ovvero la dichiarazione del terzo ed il pignoramento di stipendi o pensioni. Affronteremo l'argomento nel prossimo articolo.



