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Il marchio e la sua disciplina

 

 Il marchio e la sua disciplina 

 

Il marchio fa parte dei cd segni distintivi di una impresa, che comprendono anche la ditta e l'insegna; per dare una prima sintesi del significato dei predetti termini, si precisa che : 

  • la ditta identifica il nome dell’impresa; 
  • l’insegna indica i locali dell’impresa; 
  • il marchio individua i prodotti o i servizi dell’impresa. 

Prima di analizzare più in dettaglio il marchio, dei tre elementi forse il più interessante e complesso, conviene comunque accennare agli altri due. 

 

Ditta e insegna: che cosa sono?

La ditta è un bene immateriale costituito dal nome con il quale l’imprenditore svolge la propria attività: non è dunque un soggetto giuridico, ma appunto un bene immateriale; il diritto alla ditta si acquista con la registrazione della stessa presso il Registro delle Imprese o con l’uso che, secondo la giurisprudenza, deve essere effettivo e pubblico; l'aspetto più importante da sottolineare è che l’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo della propria ditta (che peraltro deve contenere perlomeno il cognome o la sigla dell’imprenditore) e, se una ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e si crea confusione, una delle due ditte dovrà essere integrata o modificata con indicazioni idonee a renderla differente dall'altra: in questo caso, il conflitto si risolve avendo come parametro di riferimento la registrazione della ditta medesima e prevale la ditta registrata o comunque registrata per prima. 

L'insegna rappresenta il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercitata l’attività da parte dell’imprenditore e, pertanto, non identifica nessun prodotto e nessuna attività, ma è un bene aziendale presso cui, o tramite il quale, un prodotto viene immesso nel commercio. L’insegna può essere di vari tipi: 

  • denominativa, se è formata da un nome il quale può essere anche di fantasia; 
  • figurativa, se consiste in un disegno o una figura, oppure 
  • mista, se si compone di un nome e di un disegno. 

Come per la ditta, garantisce un diritto d'uso esclusivo(ferma restando quanto appena detto circa la registrazione della stessa). Come per la ditta, l'insegna può (e dovrebbe) essere registrata ed i conflitti fra insegne simili o identiche si risolvono, anche in questo caso, in base alla data delle registrazione. 

 

Il marchio: definizione e disciplina

Il marchio è un elemento che ha una rilevanza enorme  e sempre maggiore nel successo di una attività, il marchio è il segno che identifica un prodotto o un servizio. 

Le funzioni del marchio possono essere così riassunte: 

  1. una funzione principale di “origine”, in quanto grazie al marchio si riconosce la provenienza di un prodotto o di un servizio da una certa impresa; 
  2. una funzione complementare, consistente nel diffondere e fare accrescere la fama di un’impresa e la fiducia in chi acquista. 

 

La disciplina del marchio è racchiusa in diverse fonti di diritto, nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali; numerose sono le direttive comunitarie ed i vari trattati stipulati dall'Italia in ambito internazionale, il cui elenco poco gioverebbe in questa sede, mentre fra le fonti nazionali occorre almeno ricordare il codice civile (art. 2569 – 2574) ed il codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche), che verrà di seguito indicato anche come CPI. 

La prima e più importante distinzione è fra il marchio di fatto ed il marchio registrato: solo il marchio registrato, a seguito di un processo di registrazione davanti a un ufficio preposto, gode infatti di una protezione rafforzata, mentre il marchio di fatto deve dimostrare la notorietà ed il pre uso. 

Proprio tale maggiore protezione, unitamente al valore economico del marchio, rende estremamente consigliabile a chi inizia un’attività (o a chi l'ha già iniziata ma non lo ha ancora fatto) registrare il proprio marchio. 

Premesso che la registrazione del marchio è un procedimento relativamente semplice e poco costoso, bastando depositare (anche per via telematica) la relativa domanda presso gli uffici preposti (le Camere di Commercio hanno degli uffici che si occupano espressamente di questa "pratica burocratica"), più interessante è capire quali requisiti deve avere un marchio per poter essere registrato. 

La risposta a questa domanda si rinviene nel sopra citato Codice della Proprietà Industriale, secondo il quale possono essere registrati come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; il marchio può essere rappresentato graficamente da: 

  • Parole 
  • Nomi 
  • Disegni 
  • Lettere 
  • Cifre 
  • Suoni 
  • Colori 
  • Forma 
  • una combinazione di essi. 

Particolarmente interessanti sono due elementi dell'elenco, ovvero: 

  • il nome: l’art. 8 CPI prevede che i nomi di persona diversi dal nome di chi chiede la registrazione possono essere registrati a condizione di non ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi; se questi nomi appartengono a personaggi famosi, possono essere registrati solo dalla persona famosa o con il suo consenso; 
  • la forma: si tratta della categoria di marchi più complessa da registrare (e da difendere), ma quella più utile sia per identificare l'azienda sia per limitare la concorrenza imitativa delle altre aziende; in estrema sintesi, i marchi di forma sono costituiti dalla forma del prodotto quando essa è idonea a rendere il prodotto riconoscibile anche senza l’apposizione di un altro marchio. La forma, per poter essere registrata come marchio, non deve essere necessaria per ottenere un risultato tecnico e non deve corrispondere con la forma imposta dalla natura del prodotto: l'art. 9 CPI prevede, infatti, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Il punto di maggiore problematicità è rappresentato proprio dal "valore sostanziale" in quanto stabilire quando un forma lo dia al prodotto è questione complessa molto dibattuta. 

 

Inoltre, la legge impone che un marchio, per essere valido, deve soddisfare 3 requisiti, ovvero: novità, liceità e capacità distintiva (art. 12, 13 e 14 CPI). 

Poiché il difetto dei requisiti sopra scritti comporta la nullità del marchio (art. 25 CPI), nei prossimi articoli li esamineremo più nel dettaglio. 

 

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