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PROCEDURE ESECUTIVE - la formula esecutiva

 

PROCEDURE ESECUTIVE - la formula esecutiva 

 

La domanda che spesso gli imprenditori si chiedono è: ma come posso recuperare i soldi che i miei debitori mi devono? 

Di seguito, proveremo a rispondere a tale quesito individuando gli strumenti che la legge mette a disposizione del creditore per far sì che il debitore sia costretto ad adempiere a quando ordinato da un giudice. 

Il codice di procedura civile disciplina appunto il cd “processo di esecuzione”, ovvero una serie di norme che individuano gli strumenti e le procedure da seguire per costringere il debitore inadempiente ad eseguire la prestazione dovuta, anche contro alla sua volontà. 

Il processo esecutivo è lo strumento attraverso il quale coloro che vantano un credito che non è stato onorato possono soddisfare le proprie pretese. Esso, infatti, è diretto a realizzare coattivamente un risultato pratico equivalente a quello che avrebbe dovuto produrre, ma non ha prodotto, un altro soggetto in adempimento di un obbligo giuridico. 

Se vuole realizzare tale scopo, egli deve quindi esperire l'azione esecutiva, che è lo strumento che il nostro ordinamento mette a disposizione dei creditori, per permettere loro di ottenere la materiale attuazione, anche coattiva, del loro diritto. 

Già, ma come si può fare per capire quali beni siano di proprietà del debitore e possano essere pignorati? 

Ebbene, il primo aspetto da sottolineare è che il processo di esecuzione può iniziare solo ed esclusivamente se si ha un titolo esecutivo, del quale di seguito verranno esaminate caratteristiche e funzioni. 

 

Il titolo esecutivo 

Il titolo esecutivo è quel documento che consente di esercitare l'azione esecutiva, della quale esso rappresenta condizione necessaria e sufficiente: 

  • necessaria, perché se si è privi di tale documento non si può accedere al procedimento esecutivo; 
  • sufficiente, perché basta essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di procedura civile per iniziare ad avvalersi della suddetta procedura. 

Le caratteristiche del titolo esecutivo sono contenute in precise norme del codice di procedura civile, ed in particolare all'art. 474 c.p.c., che prima individua in linea generale cosa debba contenere un titolo esecutivo per poter essere utilizzato nell'ambito di una procedura esecutiva, e poi elenca alcuni documenti che sono considerati titoli esecutivi. 

Quanto al primo aspetto, la norma citata precisa che l'esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. 

Pertanto, per poter essere azionato esecutivamente, il titolo esecutivo deve avere ad oggetto un diritto: 

  1. a) certo, ovvero chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza;
  2. b) liquido, ovvero un credito costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti;
  3. c) esigibile, ovvero non sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo (così, i termini devono essere scaduti e le condizioni devono essersi verificate).

 

Quanto al secondo aspetto, si distingue fra due categorie di titoli esecutivi, ovvero i titoli giudiziali e i titoli stragiudiziali. 

Sono titoli esecutivi giudiziali: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (ad es., le sentenze di condanna passate n giudicato, le sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, i verbali di conciliazionegiudiziale o stragiudiziale, i decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, le ordinanze di pagamento di somme,le licenze e  gli sfratti convalidati, ecc.); 

Sono titoli esecutivi stragiudiziali, invece, quelli che si sono formati al di fuori delle aule di giustizia ed ai quali la legge attribuisce espressamente l'efficacia di titolo esecutivo (ad es., assegni, cambiali, mutui fondiari, ecc.); appartengono a questa categoria gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli (come, ad esempio, le ricognizioni di debito). 

Al di là di un elenco più o meno lungo di atti o documenti riconosciuti come titoli esecutivi,occorre rimarcare che un atto o un documento può essere considerato (e varrà quindi come) titolo esecutivo solo ed esclusivamente se la legge lo qualifica come tale: i soggetti privati non hanno quindi il “potere” di considerare o certificare i propri atti come titoli esecutivi. 

 

La formula esecutiva

Affinché un creditore possa servirsi di un titolo esecutivo per attivare una procedura di esecuzione forzata, è necessario che lo stesso sia stato munito di formula esecutiva (la norma di riferimento è l'art. 475 c.p.c.) o, per essere più precisi, di spedizione in forma esecutiva. 

In pratica, per spedire un titolo in forma esecutiva occorre che il cancelliere, il notaio altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato apponga sull'originale (o su una copia autentica) del titolo la seguente formula 

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. 

La formula, inoltre, deve riportare l'intestazione "Repubblica Italiana - In nome della legge". 

Occorre infine precisare che non tutti i titoli esecutivi necessitano della formula esecutiva per poter essere posti a sostegno di un'esecuzione forzata: tale formula, infatti, non va apposta sulle cambiali, sulle scritture private autenticate o sugli altri titoli di credito (il motivo è da ricercarsi in ciò, che la forza esecutiva dei predetti titoli è ad essi intrinseca in quanto il creditore li possiede in originale). 

Un'ultima precisazione: che succede al titolo esecutivo se il debitore muore? Ebbene, in via generale, il titolo esecutivo vale anche contro i suoi eredi, con due particolarità: 

- il precetto può essere loro notificato solo dopo che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del titolo; 

- La notificazioneentro un anno dalla morte, può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. 

 

Ottenuto il titolo esecutivo con la relativa spedizione in forma esecutiva, il creditore può quindi agire esecutivamente nei confronti del debitore (nel caso in cui questi non adempia spontaneamente alle proprie obbligazioni), utilizzando un atto di precetto, procedura che spiegheremo nel prossimo articolo. 

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