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Procedure esecutive - l'intervento

 

Procedure esecutive - l'intervento 

 

Il nostro ordinamento dà la possibilità agli altri eventuali creditori del medesimo debitore di intervenire e concorrere quindi con il creditore che ha iniziato il procedimento (cd. creditore precedente) alla distribuzione della somma. 

Occorre differenziare fra quei creditori che hanno una causa di prelazione (cd creditori privilegiati) da quei creditori che non hanno una causa di prelazione (cd creditori chirografari), in quanto la disciplina diverge notevolmente nei due casi. 

Per quanto riguarda i creditori privilegiati, occorre premettere che le cause di prelazione sono quegli istituti giuridici che consentono ai creditori che ne sono titolari di essere soddisfatti prima rispetto agli altri creditori. Tali cause di prelazione, che costituiscono una deroga alla regola generale in base alla quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore in caso di espropriazione (cd par condicium creditorum), sono previste esclusivamente dalla legge: senza entrare nel dettaglio, si può dire sinteticamente che costituiscono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e l'ipoteca. 

Nel caso in cui si sia pignorato un bene sul quale insistono delle cause di prelazione risultante da pubblici registri, il creditore procedente deve avvertire gli eventuali altri creditori che abbiano sui beni pignorati un diritto di prelazione, per permettere a questi ultimi di intervenire nella procedura esecutiva e partecipare così alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni pignorati. 

Per quanto riguarda gli altri creditori, occorre specificare che possono intervenire nella procedura esecutiva: 

  • soggetti che sono muniti di un titolo esecutivo emesso contro il debitore, 
  • creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri, 
  • i soggetti creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale (in questo caso, le regole per l'intervento divergono da quelle "ordinarie" in quanto sono previste alcune attività a carico del creditore medesimo). 

L'atto di intervento consiste in un ricorso che il creditore deve depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e deve indicare l'ammontare del credito vantato e il titolo esecutivo su cui questo si fonda, la domanda a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice territorialmente competente. 

L'effetto dell'intervento dei creditori è quello di acquisire il diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocare i singoli atti della procedura. 

In realtà tutti gli effetti che la legge assegna all'intervento si verificano solo nei confronti di coloro che depositano il relativo atto tempestivamente ossia prima che si tenga l'udienza in cui il giudice dispone sulla vendita o sulla assegnazione (intervento tempestivo). 

Tuttavia, anche se l'intervento è tardivo, ovverosia il relativo atto è depositato dopo la predetta udienza, vi è comunque la possibilità per il creditore di partecipare alla divisione del ricavato. A tal fine è però necessario che l'intervento sia quanto meno antecedente all'emissione del provvedimento di distribuzione, nel caso dell'espropriazione mobiliare, o all'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, nel caso dell'espropriazione immobiliare. Inoltre, in tale ipotesi la partecipazione alla divisione avviene solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti e sempre che resti qualcosa da distribuire. 

 

La vendita o l'assegnazione

I beni che sono soggetti a pignoramento possono essere venduti oppure se ne può richiedere l'assegnazione in pagamento, tramite apposita istanza da depositare entro i termini previsti  dalla legge (15 giorni per il pignoramento mobiliare e immobiliare, 30 per il pignoramento presso terzi), decorrenti dalla data di restituzione degli atti da arte dell'Ufficiale giudiziario. 

A seguito del deposito dell'istanza, il giudice dell'esecuzione disporrà con apposito provvedimento: 

- le modalità della vendita, diverse a seconda che si tratti di espropriazione mobiliare o immobiliare. 

-l'assegnazione del bene, ovvero l'attribuzione diretta del bene pignorato al creditore procedente sulla base di un determinato valore. 

Per quanto riguarda la vendita forzata, quest'ultima ha lo scopo di trasformare i beni pignorati in denaro liquido (da notare che nel caso in cui si sia provveduto a pignorare una somma di denaro, il creditore deve chiederne direttamente la distribuzione). 

In generale, la vendita può avvenire con pubblico incanto (all'asta) o senza, secondo le precise disposizioni previste dal codice di rito che verranno esaminate nel proseguo: qui conviene solo evidenziare che il venditore effettivo, in questo caso, è lo Stato che effettua la vendita per mezzo dell'organo giudiziario. 

Per quanto riguarda l'assegnazione, se esiste un solo creditore da soddisfare, la predeterminazione del valore del bene serve a indicare se questi è stato soddisfatto in tutto o in parte; se, invece, concorrono più creditori, è necessario che questi si mettano d'accordo sulla possibilità di assegnare il bene pignorato a favore di uno solo di essi o di più soggetti. 

 

Distribuzione della somma ricavata

Dopo avere forzatamente venduto i beni, occorre procedere a distribuire la somma così ricavata: più precisamene, la somma da distribuire è composta da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e di risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario. 

Quanto alle modalità di distribuzione della predetta somma, se il creditore procedente è uno solo, il giudice dell'esecuzione dispone il pagamento di quanto ad esso spettante a titolo di capitale, spese e interessi, sentito il debitore. 

Nel caso, invece, in cui oltre al creditore procedente vi siano altri creditori intervenuti, il giudice provvede a distribuire la somma ricavata ripartendola proporzionalmente tra tutti i creditori, secondo le norme specifiche previste per l'espropriazione mobiliare o immobiliare, tenendo peraltro in considerazione delle eventuali cause di prelazione  e gli importi da pagare in prededuzione (ovvero le spese sostenute dal creditore procedente relative all'esecuzione medesima). 

L'eventuale residuo viene consegnato al debitore che ha subito l'espropriazione. 

Da notare che se un creditore che abbia diritto alla distribuzione della suddetta somma, sia a sua volta debitore di terzi, i suoi creditori possono chiedere al giudice di sostituirlo nella predetta distribuzione: tale richiesta avviene nelle forme di un generico atto d'intervento. 

A questo punto, si possono esaminare le 3 ipotesi di espropriazione forzata previste dalla legge. Le analizzeremo nei prossimi articoli. 

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