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Procedure esecutive: l'espropriazione forzata
La scelta del tipo di esecuzione forzata dipende dai beni di cui dispone il debitore, ma prima di analizzare in dettaglio le singole ipotesi, occorre fare alcune considerazioni generali.
La funzione propria del processo esecutivo, si ricorda, è di attuare concretamente e in via coattiva il diritto così come accertato dal titolo esecutivo, ma i “diritti” possono essere i più vari, ovvero il creditore può avere diritto al pagamento di una somma di denaro, così come alla riconsegna di un determinato bene, oppure ancora ad una prestazione di fare: pertanto, è facile osservare che il procedimento esecutivo presenta delle caratteristiche di volta in volta diverse a seconda del tipo di diritto che occorre concretamente attuare.
Esecuzione in forma specifica e l'espropriazione propriamente detta
Vi sono, sinteticamente, due procedimenti esecutivi differenti, ovvero l'esecuzione in forma specifica e l'espropriazione propriamente detta.
Tramite l'esecuzione in forma specifica, il creditore ottiene la soddisfazione proprio di quel diritto oggetto della prestazione cui il debitore è tenuto: si tratta, per esempio, dell'esecuzione per consegna e rilascio e dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare
L'espropriazione forzata, invece, partendo dal presupposto che non sempre è possibile ottenere la piena soddisfazione del proprio diritto, trasforma tale il diritto sostanziale specifico del creditore,rendendolo quanto più generico possibile ovvero convertendolo in una somma di denaro, sul presupposto che ogni diritto patrimoniale, ossia suscettibile di una quantificazione in denaro, può essere infatti soddisfatto mediante il pagamento di una somma.
In sintesi, l'espropriazione forzata si sostanzia nell'esecuzione in forma generica del diritto sostanziale del creditore, previa sua trasformazione in un credito di denaro.
Ciò è possibile anche perché il nostro ordinamento recepisce due importanti principi ovvero:
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri(art. 2740 c.c.);
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore (art. 2910 c.c.)
Espropriazione forzata: come si articola
Infine, conviene ancora sottolineare che l'espropriazione forzata si articola in tre distinti momenti.
- individuazione e conservazione del bene o dell'elemento attivo del patrimonio del debitore: ciò avviene mediante il pignoramento.
- la trasformazione di tale elemento attivo in una somma di denaro, tramite la vendita o la liquidazione;
- la distribuzione di tale somma al creditore. Di seguito verranno quindi affrontati in linea generale i tre distinti momenti, comuni a tutte le forma di espropriazione forzata, e successivamente verranno esaminati più in dettaglio le 3 diverse forma di pignoramento, ovvero:
- pignoramento immobiliare che ha per oggetto i beni immobili
- pignoramento mobiliare che ha per oggetto cose mobili
- pignoramento presso terzi che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo il pignoramento mobiliare.
- prima di esaminare nel dettaglio le singole ipotesi, conviene ancora spiegare alcuni concetti ed istituti, che sono comuni a tutte le predette ipotesi.



