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Procedure esecutive: il precetto. Che cos'è e a cosa serve

 

Procedure esecutive: il precetto. Che cos'è e a cosa serve

 

L'atto di precetto è un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata ed è quindi un atto prodromico all'esecuzione stessa. 

L'art. 480 del codice di procedura civile lo definisce come "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni". 

L'esecuzione forzata, pertanto, deve essere preceduta dalla notifica, fatta personalmente al debitore, prima del titolo esecutivo e quindi del precetto. 

L'atto di precetto serve, in linea generale, per manifestare esplicitamente e formalmente al debitore che il creditore intende procedere esecutivamente per ottenere quanto allo stesso dovuto in forza del titolo esecutivo e consiste nell'intimazione al debitore di adempiere all'obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l'avvertimento che, scaduto detto termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi. 

La legge prevede quali siano i contenuti imprescindibili del precetto, oltre all'avvertimento predetto, fra i quali conviene sottolineare l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi  o  proponendo  agli stessi un piano del consumatore. 

Una volta che la notifica dell'atto di precetto è andata a buon fine, l'espropriazione forzata deve iniziare entro i 90 giorni successivi, decorsi inutilmente i quali, il precetto perde efficacia. 

 

Come fare a sapere se il debitore è capiente? 

Dopo che l'atto di precetto è stato notificato e sono trascorsi inutilmente i 10 giorni previsti dalla legge per adempiere spontaneamente, il creditore può agire esecutivamente sui beni del debitore, ed occorre quindi decidere quali beni aggredire. Per questa ragione, prima di avviare il recupero del credito è opportuno informarsi sulla capienza dell’ingiunto, onde evitare un inutile dispendio di tempo e denaro. 

Per effettuare tali verifiche, vi sono diverse soluzioni. 

 

1) accesso a banche dati pubbliche 

Alcuni beni devono essere registrati in apposite “banche dati”, liberamente consultabili da chiunque (previo pagamento dei relativi diritti): si tratta, sostanzialmente, dei beni immobili e dei beni mobili registrati. 

Per quanto riguarda i beni immobili, occorre effettuare una ispezione ipotecaria per accedere alla consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati in Conservatoria, così da verificare se il debitore sia titolare di beni immobili e se sugli stessi gravino pesi o vincoli. Tale controllo permette di verificare: 

  1. a) l'esatta proprietà del bene (se il debitore è l'unico proprietario o se invece risulta essere un bene in comproprietà); 
  2. b) se sul bene gravi già un pignoramento, un sequestro o una domanda giudiziale; 
  3. c) se sul bene siano già state iscritte ipoteche.

 

Solo una ispezione ipotecaria consente di verificare tutti gli elementi sopra elencati: al contrario, una visura catastale potrebbe essere sufficiente per stabilire la titolarità del bene (potrebbe, perché non è sicuro che il catasto sia aggiornato come la conservatoria), ma sicuramente non è sufficiente per verificare le ulteriori pregiudizievoli gravanti sull'immobile medesimo. 

Per quanto riguarda i beni mobili registrati, occorre ricordare che alcuni beni mobili devono essere appunto registrati in appositi registri pubblici, che svolgono sostanzialmente la stessa funzione, per quanto qui di interesse, della conservatoria: ci si riferisce in particolare agli autoveicoli (ma il discorso è identico per es per le navi), le cui vicende vengono appunto trascritte nel Pubblico Registro Automobilistico (cd PRA), dove sono contenute tutte le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, comprese le ipoteche, i sequestri, i fermi amministrativi ed i pignoramenti. 

 

2) Istanza ex art. 492 bis cpc per la ricerca dei beni da pignorare 

Tale strumento consiste in una istanza, presentata con ricorso da parte del creditore tramite il proprio avvocato al Presidente del Tribunale, mediante la quale egli viene autorizzato ad accedere «alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti». 

In particolare, tramite questo strumento il creditore può ottenere: 

  • dall'INPS, i dati relativi alla posizione contributiva e pensionistica del debitore (e capire quindi se percepisce uno stipendio o una pensione); 
  • dall'agenzia delle entrate, le ultime dichiarazioni dei redditi nonché i rapporti finanziari (e capire, oltre ad eventuali proprietà,  ad esempio, gli istituti di credito presso cui il debitore ha il proprio conto, ma non la consistenza del conto); 

si tratta di uno strumento molto utile, soprattutto ai fini di un pignoramento presso terzi. 

 

3) attività investigativa

ci sono infine diverse società di investigazione che forniscono al creditore le informazioni prima descritte, e sono quindi in grado di indicare beni e crediti aggredibili. 

Rispetto alle sopra indicate possibilità, tale ultima soluzione ha il vantaggio di fornire una situazione complessiva patrimoniale del debitore e di poter essere posta in essere in qualsiasi momento, quindi anche prima di una azione giudiziale, a fronte tuttavia di un costo tendenzialmente maggiore rispetto alle soluzioni prima indicate. 

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